Art. 12.
                      (Ambito di applicazione)

  Le  disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili
e  salvo  che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni
per  le quali e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma di denaro, anche quando questa sanzione non e' prevista in
sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni
disciplinari.