Art. 12.
(Ambito di applicazione)
Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili
e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni
per le quali e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro, anche quando questa sanzione non e' prevista in
sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni
disciplinari.