Art. 3.
(Elemento soggettivo)
Nelle violazioni cui e' applicabile una sanzione amministrativa
ciascuno e' responsabile della propria azione od omissione, cosciente
e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione e' commessa per errore sul fatto,
l'agente non e' responsabile quando l'errore non e' determinato da
sua colpa.