Art. 4.
(Cause di esclusione della responsabilita')
Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il
fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta'
legittima ovvero in stato di necessita' o di legittima difesa.
Se la violazione e' commessa per ordine dell'autorita', della
stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.