Art. 9.
(Principio di specialita')
Quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da
una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da
una pluralita' di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative,
si applica la disposizione speciale.
Tuttavia quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione
penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di
Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si
applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima
sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.
Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6, 9 e 13 della legge 30 aprile
1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla
disciplina igienica degli alimenti, si applicano in ogni caso le
disposizioni penali in tali articoli previste, anche quando i fatti
stessi sono puniti da disposizioni amministrative che hanno
sostituito disposizioni penali speciali.