Art. 2.
                           Richiamo orale

  Il richiamo orale consiste in un ammonimento con cui vengono punite
lievi  mancanze  non abituali o omissioni di lieve entita' causate da
negligenza o da scarsa cura della persona o dell'aspetto esteriore.
  Puo'  essere  inflitto  da  qualsiasi  superiore  senza  obbligo di
rapporto.