Art. 3. 
                          Richiamo scritto 
 
  Il richiamo scritto e' una dichiarazione di biasimo  con  la  quale
vengono punite: 
    1) la reiterazione in lievi mancanze; 
    2) la negligenza in servizio; 
    3) la mancanza di correttezza nel comportamento; 
    4) il disordine  nella  divisa  o  l'uso  promiscuo  di  capi  di
vestiario della divisa con altri non pertinenti alla stessa; 
    5) il pernottamento senza autorizzazione fuori  della  caserma  o
dell'alloggio collettivo di servizio; 
    6)  il  contegno  comunque  scorretto   verso   superiori,   pari
qualifica, dipendenti, pubblico. 
  E' inflitto, per iscritto, dal capo dell'ufficio o  dal  comandante
del reparto dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende. 
  Ai capi degli uffici o ai comandanti di  reparto  e'  inflitto  dal
capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.