Art. 3. Richiamo scritto Il richiamo scritto e' una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite: 1) la reiterazione in lievi mancanze; 2) la negligenza in servizio; 3) la mancanza di correttezza nel comportamento; 4) il disordine nella divisa o l'uso promiscuo di capi di vestiario della divisa con altri non pertinenti alla stessa; 5) il pernottamento senza autorizzazione fuori della caserma o dell'alloggio collettivo di servizio; 6) il contegno comunque scorretto verso superiori, pari qualifica, dipendenti, pubblico. E' inflitto, per iscritto, dal capo dell'ufficio o dal comandante del reparto dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende. Ai capi degli uffici o ai comandanti di reparto e' inflitto dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.