Art. 4. Pena pecuniaria La pena pecuniaria consiste nella riduzione in misura non superiore a cinque trentesimi di una mensilita' dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Con tale sanzione vengono punite le seguenti infrazioni: 1) la recidiva in una mancanza punibile con il richiamo scritto; 2) l'esercizio occasionale di commercio o di mestiere incompatibile; 3) il mantenimento, al di fuori di esigenze di servizio, di relazioni con persone che notoriamente non godono in pubblico estimazione o la frequenza di locali o compagnie non confacenti al proprio stato; 4) il contrarre debiti senza onorarli, ovvero contrarne con dipendenti o con persone pregiudicate o sospette di reato; 5) l'allontanamento dalla sede di servizio da uno a cinque giorni senza autorizzazione; 6) l'abituale negligenza nell'apprendimento delle norme e delle nozioni che concorrono alla formazione professionale; 7) l'inosservanza dell'obbligo di mantenere la permanenza o la reperibilita'; 8) la manifesta negligenza nel prendere visione dell'ordine di servizio; 9) l'omessa o ritardata presentazione in servizio sino ad un massimo di quarantotto ore; 10) la grave negligenza in servizio; 11) il ritardo o la negligenza nell'esecuzione di un ordine; 12) l'irregolarita' nell'ordine di trattazione degli affari; 13) l'inosservanza del dovere di informare immediatamente i superiori della ricezione di un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato; 14) l'inosservanza delle norme di comportamento politico fissate per gli appartenenti ai ruoli della Amministrazione della pubblica sicurezza; 15) l'inosservanza delle norme che regolano i diritti sindacali degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 16) l'emanazione di un ordine non attinente al servizio o alla disciplina o eccedente i compiti d'istituto o lesivo della dignita' personale; 17) l'omissione o l'imprecisione nell'emanazione di ordini o di disposizioni di servizio; 18) qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Agli allievi degli istituti di istruzione, in luogo della pena pecuniaria, puo' essere applicata, ove le circostanze lo consiglino, la consegna in istituto per un periodo non superiore a cinque giorni. Il consegnato non puo' uscire dall'istituto se non per disimpegnare il proprio servizio, dal quale non e' esonerato. La pena pecuniaria e' inflitta agli appartenenti alle qualifiche dirigenziali o direttive dal capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza. Al personale dei restanti ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza: dal direttore del servizio; al personale dei restanti ruoli in servizio presso le questure e uffici dipendenti: dal questore; al personale in servizio ai commissariati di pubblica sicurezza presso i compartimenti delle ferrovie dello Stato e delle poste e telecomunicazioni, alle zone di frontiera terrestre, agli uffici di pubblica sicurezza di frontiera marittima e aerea, agli uffici compartimentali di polizia stradale ed agli istituti di istruzione: dai rispettivi dirigenti; al personale in servizio presso i reparti mobili: dal comandante del reparto; al personale in servizio presso ogni altro ufficio non compreso tra quelli indicati dal funzionario preposto all'ufficio.