Art. 4. 
                           Pena pecuniaria 
 
  La pena pecuniaria consiste nella riduzione in misura non superiore
a cinque trentesimi di una mensilita' dello stipendio e  degli  altri
assegni a carattere fisso e continuativo. 
  Con tale sanzione vengono punite le seguenti infrazioni: 
    1) la recidiva in una mancanza punibile con il richiamo scritto; 
    2)  l'esercizio  occasionale   di   commercio   o   di   mestiere
incompatibile; 
    3) il mantenimento, al di  fuori  di  esigenze  di  servizio,  di
relazioni  con  persone  che  notoriamente  non  godono  in  pubblico
estimazione o la frequenza di locali o compagnie  non  confacenti  al
proprio stato; 
    4) il contrarre  debiti  senza  onorarli,  ovvero  contrarne  con
dipendenti o con persone pregiudicate o sospette di reato; 
    5) l'allontanamento dalla sede di servizio da uno a cinque giorni
senza autorizzazione; 
    6) l'abituale negligenza nell'apprendimento delle norme  e  delle
nozioni che concorrono alla formazione professionale; 
    7) l'inosservanza dell'obbligo di mantenere la  permanenza  o  la
reperibilita'; 
    8) la manifesta negligenza nel prendere  visione  dell'ordine  di
servizio; 
    9) l'omessa o ritardata presentazione  in  servizio  sino  ad  un
massimo di quarantotto ore; 
    10) la grave negligenza in servizio; 
    11) il ritardo o la negligenza nell'esecuzione di un ordine; 
    12) l'irregolarita' nell'ordine di trattazione degli affari; 
    13) l'inosservanza  del  dovere  di  informare  immediatamente  i
superiori della ricezione di un ordine la cui esecuzione  costituisce
manifestamente reato; 
    14) l'inosservanza delle norme di comportamento politico  fissate
per gli appartenenti ai ruoli della  Amministrazione  della  pubblica
sicurezza; 
    15) l'inosservanza delle norme che regolano i  diritti  sindacali
degli  appartenenti  ai  ruoli  dell'Amministrazione  della  pubblica
sicurezza; 
    16) l'emanazione di un ordine non attinente al  servizio  o  alla
disciplina o eccedente i compiti d'istituto o lesivo  della  dignita'
personale; 
    17) l'omissione o l'imprecisione nell'emanazione di ordini  o  di
disposizioni di servizio; 
    18) qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio,  non
espressamente  preveduto  nelle  precedenti  ipotesi,  comunque   non
conforme  al  decoro  delle  funzioni  degli  appartenenti  ai  ruoli
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 
  Agli allievi degli istituti di  istruzione,  in  luogo  della  pena
pecuniaria, puo' essere applicata, ove le circostanze lo  consiglino,
la consegna in istituto per un periodo non superiore a cinque giorni. 
  Il consegnato non puo' uscire dall'istituto se non per disimpegnare
il proprio servizio, dal quale non e' esonerato. 
  La pena pecuniaria e' inflitta agli  appartenenti  alle  qualifiche
dirigenziali o direttive dal capo della  polizia  direttore  generale
della pubblica sicurezza. 
  Al personale dei restanti ruoli dell'amministrazione della pubblica
sicurezza  in  servizio  presso  il   dipartimento   della   pubblica
sicurezza: dal direttore del  servizio;  al  personale  dei  restanti
ruoli in  servizio  presso  le  questure  e  uffici  dipendenti:  dal
questore; al personale  in  servizio  ai  commissariati  di  pubblica
sicurezza presso i compartimenti delle ferrovie dello Stato  e  delle
poste e telecomunicazioni, alle zone  di  frontiera  terrestre,  agli
uffici di pubblica sicurezza di frontiera  marittima  e  aerea,  agli
uffici compartimentali  di  polizia  stradale  ed  agli  istituti  di
istruzione: dai rispettivi dirigenti; al personale in servizio presso
i reparti  mobili:  dal  comandante  del  reparto;  al  personale  in
servizio presso ogni altro ufficio non compreso tra  quelli  indicati
dal funzionario preposto all'ufficio.