Art. 5. Deplorazione La deplorazione e' una dichiarazione scritta di formale riprovazione, con la quale vengono punite: 1) le abituali o gravi negligenze nell'adempimento dei propri doveri; 2) le persistenti trasgressioni gia' punite con sanzioni di minore gravita'; 3) le gravi mancanze attinenti alla disciplina o alle norme di contegno; 4) le mancanze gravemente lesive della dignita' delle funzioni; 5) gli atti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti politici o sindacali o del mandato di difensore o di componente di un organo collegiale previsto dalle norme sulla Polizia di Stato; 6) la negligenza nel governo o nella cura delle condizioni di vita e di benessere del personale o nel controllo sul comportamento disciplinare dei dipendenti; 7) la negligenza o l'imprudenza o la inosservanza delle disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, esplosivi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti. Essa comporta il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione della classe di stipendio superiore, a decorrere dal giorno in cui verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data nella quale la mancanza e' stata rilevata. La deplorazione puo' essere inflitta anche in aggiunta alla pena pecuniaria in relazione alla gravita' della mancanza e alla personalita' del responsabile. La deplorazione e' inflitta dagli stessi organi di cui all'art. 4.