Art. 5.
                            Deplorazione

  La   deplorazione   e'   una   dichiarazione   scritta  di  formale
riprovazione, con la quale vengono punite:
    1)  le  abituali  o  gravi negligenze nell'adempimento dei propri
doveri;
    2)  le  persistenti  trasgressioni  gia'  punite  con sanzioni di
minore gravita';
    3)  le  gravi  mancanze attinenti alla disciplina o alle norme di
contegno;
    4) le mancanze gravemente lesive della dignita' delle funzioni;
    5)  gli  atti  diretti  ad  impedire  o  limitare l'esercizio dei
diritti  politici  o  sindacali  o  del  mandato  di  difensore  o di
componente di un organo collegiale previsto dalle norme sulla Polizia
di Stato;
    6)  la  negligenza  nel  governo o nella cura delle condizioni di
vita  e  di benessere del personale o nel controllo sul comportamento
disciplinare dei dipendenti;
    7)   la   negligenza  o  l'imprudenza  o  la  inosservanza  delle
disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella
custodia  o nella conservazione di armi, esplosivi, mezzi, materiali,
infrastrutture, carteggio e documenti.
  Essa  comporta  il  ritardo di un anno nell'aumento periodico dello
stipendio  o nell'attribuzione della classe di stipendio superiore, a
decorrere  dal  giorno  in cui verrebbe a maturare il primo beneficio
successivo alla data nella quale la mancanza e' stata rilevata.
  La  deplorazione  puo'  essere inflitta anche in aggiunta alla pena
pecuniaria   in   relazione  alla  gravita'  della  mancanza  e  alla
personalita' del responsabile.
 La deplorazione e' inflitta dagli stessi organi di cui all'art. 4.