Art. 6.
                      Sospensione dal servizio

  La   sospensione  dal  servizio  consiste  nell'allontanamento  dal
servizio  per  un  periodo da uno a sei mesi, con la privazione della
retribuzione  mensile,  salva la concessione di un assegno alimentare
di  importo  pari  alla meta' dello stipendio e degli altri eventuali
emolumenti  valutabili a tal fine a norma delle disposizioni vigenti,
oltre gli assegni per carichi di famiglia.
  Comporta  la  deduzione  dal computo della anzianita' di un periodo
pari  a  quello  trascorso  dal  punito  in  sospensione dal servizio
nonche'  il  ritardo  di  due  anni  nella  promozione o nell'aumento
periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore
di stipendio con la decorrenza di cui al precedente art. 5.
  Tale  ritardo  e'  elevato  a  tre  anni  se  la  sospensione dalla
qualifica e' superiore a quattro mesi.
  Puo' essere inflitta nei seguenti casi:
    1)  mancanze  previste  dal  precedente art. 4, qualora rivestano
carattere di particolare gravita' ovvero siano reiterate o abituali;
    2)  condanna,  con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo che non comporti gli effetti di cui al successivo art. 8;
    3) denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;
    4) comportamento che produce turbamento nella regolarita' o nella
continuita' del servizio di istituto;
    5) tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
    6) atti contrari ai doveri derivanti dalla subordinazione;
    7)  assidua frequenza, senza necessita' di servizio ed in maniera
da  suscitare  pubblico  scandalo,  di  persone  dedite  ad attivita'
immorale o contro il buon costume ovvero di pregiudicati;
    8)  uso  non  terapeutico  di  sostanze stupefacenti o psicotrope
risultante da referto medico legale;
    9)  allontanamento,  senza autorizzazione, dalla sede di servizio
per un periodo superiore a cinque giorni;
    10)  omessa  o ritardata presentazione in servizio per un periodo
superiore a quarantotto ore e inferiore ai cinque giorni o, comunque,
nei  casi in cui l'omissione o la ritardata presentazione in servizio
di  cui  all'art.  4,  n.  10,  provochi  gravi disservizi ovvero sia
reiterata o abituale.
  La  sospensione dal servizio e' inflitta con decreto del capo della
polizia   -  direttore  generale  della  pubblica  sicurezza,  previo
giudizio  del  consiglio  centrale di disciplina, qualora trattisi di
personale  appartenente  alle  qualifiche dirigenziali e direttive e,
previo  giudizio  del  consiglio  provinciale  di  disciplina, per il
restante personale.