Art. 6. Sospensione dal servizio La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi, con la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare di importo pari alla meta' dello stipendio e degli altri eventuali emolumenti valutabili a tal fine a norma delle disposizioni vigenti, oltre gli assegni per carichi di famiglia. Comporta la deduzione dal computo della anzianita' di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio nonche' il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui al precedente art. 5. Tale ritardo e' elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica e' superiore a quattro mesi. Puo' essere inflitta nei seguenti casi: 1) mancanze previste dal precedente art. 4, qualora rivestano carattere di particolare gravita' ovvero siano reiterate o abituali; 2) condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo che non comporti gli effetti di cui al successivo art. 8; 3) denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori; 4) comportamento che produce turbamento nella regolarita' o nella continuita' del servizio di istituto; 5) tolleranza di abusi commessi da dipendenti; 6) atti contrari ai doveri derivanti dalla subordinazione; 7) assidua frequenza, senza necessita' di servizio ed in maniera da suscitare pubblico scandalo, di persone dedite ad attivita' immorale o contro il buon costume ovvero di pregiudicati; 8) uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope risultante da referto medico legale; 9) allontanamento, senza autorizzazione, dalla sede di servizio per un periodo superiore a cinque giorni; 10) omessa o ritardata presentazione in servizio per un periodo superiore a quarantotto ore e inferiore ai cinque giorni o, comunque, nei casi in cui l'omissione o la ritardata presentazione in servizio di cui all'art. 4, n. 10, provochi gravi disservizi ovvero sia reiterata o abituale. La sospensione dal servizio e' inflitta con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, previo giudizio del consiglio centrale di disciplina, qualora trattisi di personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e direttive e, previo giudizio del consiglio provinciale di disciplina, per il restante personale.