Art. 7.
                            Destituzione

  La    destituzione   consiste   nella   cancellazione   dai   ruoli
dell'appartenente   ai   ruoli  dell'Amministrazione  della  pubblica
sicurezza  la  cui condotta abbia reso incompatibile la sua ulteriore
permanenza in servizio.
  La destituzione e' inflitta:
    1)  per  atti  che  rivelino  mancanza del senso dell'onore o del
senso morale;
    2) per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con
il giuramento;
    3) per grave abuso di autorita' o di fiducia;
    4)  per  dolosa  violazione  dei  doveri che abbia arrecato grave
pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione della pubblica sicurezza,
ad enti pubblici o a privati;
    5)  per  gravi  atti di insubordinazione commessi pubblicamente o
per istigazione all'insubordinazione;
    6)  per reiterazione delle infrazioni per le quali e' prevista la
sospensione  dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo
che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari;
    7)  per  omessa  riassunzione  del  servizio,  senza giustificato
motivo, dopo cinque giorni di assenza arbitraria.
  La destituzione e' inflitta con le stesse modalita' previste per la
sospensione dal servizio.