Art. 8.
                       Destituzione di diritto

  L'appartenente   ai   ruoli   dell'Amministrazione  della  pubblica
sicurezza incorre nella destituzione di diritto:
    a)  per  condanna  passata  in  giudicato per i delitti contro la
personalita'  dello  Stato; per i delitti di peculato, malversazione,
concussione,  corruzione;  per  i  delitti  contro  la fede pubblica,
escluso  quello di cui allo art. 457 del codice penale; per i delitti
contro  la  moralita'  pubblica  ed  il  buon  costume previsti dagli
articoli  519,  520,  521  e  537  del  codice penale e per i delitti
previsti  dagli  articoli  3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
per  i  delitti  di  rapina,  estorsione,  millantato credito, furto,
truffa,  appropriazione  indebita,  sequestro  di  persona a scopo di
rapina  o  di  estorsione, circonvenzione di persone incapaci, usura,
ricettazione;  per  ogni  tipo  di delitto a fine di eversione; per i
delitti     previsti    dalla    legge    sul    nuovo    ordinamento
dell'Amministrazione  della  pubblica sicurezza e per qualsiasi altro
delitto  non  colposo  per  il  quale sia stata irrogata una pena non
inferiore ad un anno di reclusione;
    b)    per   condanna,   passata   in   giudicato,   che   importi
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
    c)  per  applicazione di una misura di sicurezza personale di cui
all'art.  215  del  codice penale ovvero di una misura di prevenzione
prevista dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
  Nei  casi contemplati dal precedente art. 7 e dal presente articolo
il   trattamento   di  quiescenza  e  previdenza  e'  regolato  dalle
disposizioni vigenti in materia.
  La  destituzione  di  diritto  e' disposta con decreto del Ministro
dell'interno   per   il   personale   appartenente   alle  qualifiche
dirigenziali  e  direttive;  con  decreto  del  capo  della polizia -
direttore   generale   della   pubblica  sicurezza  per  il  restante
personale.