Art. 3.
                          Categorie escluse

  I  cittadini italiani che, pur trovandosi nelle condizioni previste
dal  precedente  articolo,  abbiano  prestato  servizio all'estero in
qualita'  di dipendenti di ruolo dello Stato o di enti pubblici ed il
cui  rapporto di impiego non cessi per effetto del rimpatrio, possono
ottenere  la  qualifica  di  profugo ai soli fini dei benefici di cui
all'articolo 34 della presente legge.