IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Sentite le competenti commissioni permanenti delle due Camere;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 marzo 1982;
  Sulla  proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
                              Finalita'

  Le  scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione e
i corsi di perfezionamento fanno parte dell'ordinamento universitario
e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Universita'.
  Presso le Universita' possono essere costituite:
    a) scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi
post-secondari  per  l'esercizio di uffici o professioni, per i quali
non  sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente
una formazione culturale e professionale nell'ambito universitario;
    b)    scuole    di   specializzazione   per   il   conseguimento,
successivamente  alla  laurea, di diplomi che legittimino nei rami di
esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista;
    c)  corsi di perfezionamento per rispondere ad esigenze culturali
di  approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di
aggiornamento   o  riqualificazione  professionale  e  di  educazione
permanente.