Art. 2.
                      Determinazione dei posti

  Il  numero  complessivo  degli  studenti  da  ammettere alle scuole
dirette  a  fini  speciali e di specializzazione e' determinato nello
statuto delle Universita' in relazione alla disponibilita', acquisita
anche   a   seguito   di   convenzioni   stipulate   in   conformita'
dell'ordinamento universitario, di idonee strutture ed attrezzature e
di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento
dei corsi.
  Tale  numero  puo' essere modificato con decreto del Ministro della
pubblica   istruzione  su  richiesta  del  rettore,  previa  motivata
proposta  del  consiglio  della scuola, da presentare non oltre il 30
novembre dell'anno accademico cui e' limitata la modifica.
  Per  esigenze  di programmazione connesse allo sviluppo economico e
sociale  del  Paese,  con decreto del Presidente della Repubblica, su
deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, puo' essere determinato,
per  ciascun  anno  accademico, il numero globale sul piano nazionale
delle iscrizioni degli studenti alle scuole dirette a fini speciali e
di   specializzazione   inerenti  al  settore  cui  si  riferisce  la
programmazione.
  Il Ministro della pubblica istruzione, in relazione alle previsioni
del piano di sviluppo delle Universita' di cui all'art. 2 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  11  luglio 1980, n. 382, e per il
settore  sanitario,  tenuto  conto  anche delle indicazioni del piano
sanitario  nazionale,  provvede a determinare, per ciascuna scuola, i
posti relativi, sentito il Ministro interessato.
  Le  Universita'  nel  caso  di  convenzione  con  enti pubblici per
l'utilizzazione  di  strutture  extra  universitarie  ai  fini  dello
svolgimento  di  attivita'  didattiche integrative, nonche' di quelle
previste  dall'art.  39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono
prevedere un numero di posti, in aggiunta a quelli ordinari, comunque
non   superiore   al   30%   degli  stessi,  riservati  al  personale
appartenente ai predetti enti pubblici che gia' operi nel settore cui
afferisce  la  scuola  diretta a fini speciali o di specializzazione,
fermi  restando i requisiti e le modalita' per l'ammissione. Nel caso
di  determinazione  del  numero  programmato  ai sensi del precedente
terzo comma si terra' conto anche dei predetti posti riservati.