Art. 2. Determinazione dei posti Il numero complessivo degli studenti da ammettere alle scuole dirette a fini speciali e di specializzazione e' determinato nello statuto delle Universita' in relazione alla disponibilita', acquisita anche a seguito di convenzioni stipulate in conformita' dell'ordinamento universitario, di idonee strutture ed attrezzature e di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi. Tale numero puo' essere modificato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su richiesta del rettore, previa motivata proposta del consiglio della scuola, da presentare non oltre il 30 novembre dell'anno accademico cui e' limitata la modifica. Per esigenze di programmazione connesse allo sviluppo economico e sociale del Paese, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere determinato, per ciascun anno accademico, il numero globale sul piano nazionale delle iscrizioni degli studenti alle scuole dirette a fini speciali e di specializzazione inerenti al settore cui si riferisce la programmazione. Il Ministro della pubblica istruzione, in relazione alle previsioni del piano di sviluppo delle Universita' di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e per il settore sanitario, tenuto conto anche delle indicazioni del piano sanitario nazionale, provvede a determinare, per ciascuna scuola, i posti relativi, sentito il Ministro interessato. Le Universita' nel caso di convenzione con enti pubblici per l'utilizzazione di strutture extra universitarie ai fini dello svolgimento di attivita' didattiche integrative, nonche' di quelle previste dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono prevedere un numero di posti, in aggiunta a quelli ordinari, comunque non superiore al 30% degli stessi, riservati al personale appartenente ai predetti enti pubblici che gia' operi nel settore cui afferisce la scuola diretta a fini speciali o di specializzazione, fermi restando i requisiti e le modalita' per l'ammissione. Nel caso di determinazione del numero programmato ai sensi del precedente terzo comma si terra' conto anche dei predetti posti riservati.