Art. 3. Uniformita' di ordinamento delle scuole appartenenti alla stessa tipologia Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, provvede, con propri decreti, a stabilire per i singoli tipi di diploma la denominazione, i requisiti di ammissione, la durata e la frequenza dei corsi, l'indicazione del numero complessivo degli esami di profitto e delle discipline obbligatorie con le connesse attivita' pratiche da ricomprendere nell'ordinamento degli studi, le modalita' di svolgimento degli esami e del tirocinio pratico nonche' le attivita' valutabili ai sensi del quarto comma del successivo art. 12, nei seguenti casi: a) per i diplomi delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione allorche' sia necessario adeguare il nostro ordinamento alle direttive C.E.E. in materia; b) per i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che ai sensi del successivo art. 9 hanno valore abilitante per l'esercizio professionale. Per le scuole di specializzazione e per le scuole dirette a fini speciali in settori riguardanti il servizio sanitario nazionale, il decreto del Ministro della pubblica istruzione sara' adottato di concerto con quello della sanita', sentito anche il Consiglio superiore di sanita'. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri interessati, possono essere previsti corsi di diploma di scuole dirette a fini speciali o di specializzazione, la cui attivita' emerga in relazione all'attuazione di piani di sviluppo economico e sociale approvati con legge e per la cui realizzazione nell'ordinamento universitario non siano previste le corrispondenti qualificazioni professionali. Sara' agevolata l'istituzione presso le Universita' dei predetti corsi.