Art. 3. 
Uniformita' di ordinamento  delle  scuole  appartenenti  alla  stessa
                              tipologia 
 
  Il Ministro  della  pubblica  istruzione,  sentito  il  parere  del
Consiglio universitario nazionale, provvede, con  propri  decreti,  a
stabilire per i singoli tipi di diploma la denominazione, i requisiti
di ammissione, la durata e la frequenza dei corsi, l'indicazione  del
numero  complessivo  degli  esami  di  profitto  e  delle  discipline
obbligatorie con le  connesse  attivita'  pratiche  da  ricomprendere
nell'ordinamento degli studi, le modalita' di svolgimento degli esami
e del tirocinio pratico nonche' le attivita' valutabili ai sensi  del
quarto comma del successivo art. 12, nei seguenti casi: 
    a) per i diplomi delle scuole dirette a  fini  speciali  e  delle
scuole di  specializzazione  allorche'  sia  necessario  adeguare  il
nostro ordinamento alle direttive C.E.E. in materia; 
    b) per i diplomi delle scuole dirette  a  fini  speciali  che  ai
sensi del successivo art. 9 hanno valore abilitante  per  l'esercizio
professionale. 
  Per le scuole di specializzazione e per le scuole  dirette  a  fini
speciali in settori riguardanti il servizio sanitario  nazionale,  il
decreto del Ministro della  pubblica  istruzione  sara'  adottato  di
concerto  con  quello  della  sanita',  sentito  anche  il  Consiglio
superiore di sanita'. 
  Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato  su  proposta
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto  con  i  Ministri
interessati, possono essere  previsti  corsi  di  diploma  di  scuole
dirette a fini speciali  o  di  specializzazione,  la  cui  attivita'
emerga in relazione all'attuazione di piani di sviluppo  economico  e
sociale  approvati   con   legge   e   per   la   cui   realizzazione
nell'ordinamento universitario non siano previste  le  corrispondenti
qualificazioni professionali. 
  Sara' agevolata l'istituzione presso le  Universita'  dei  predetti
corsi.