Art. 4. Organizzazione didattica Fino a quando non interverra' la legge prevista dall'ultimo comma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in ordine al definitivo assetto delle strutture universitarie a seguito della sperimentazione dipartimentale, per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dai consigli delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione, provvede ciascuna facolta' per la parte di propria competenza, in relazione a quanto previsto dallo statuto, ai sensi degli articoli 7, 9 e 32, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. L'attivita' didattica dei professori straordinari, ordinari ed associati nei corsi delle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione costituisce adempimento dei propri doveri didattici. L'impegno didattico dei professori ordinari e straordinari nei corsi di laurea e nelle scuole di specializzazione non puo' comunque essere inferiore ai due terzi del loro complessivo impegno orario. La ripartizione di tali attivita' e compiti e' determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra il consiglio di facolta' e il consiglio della scuola, ai sensi dell'art. 10, comma terzo, del citato decreto 11 luglio 1980, n. 382. L'attivita' didattica dei ricercatori nelle scuole dirette a fini speciali costituisce adempimento dei propri doveri didattici nell'ambito dell'impegno orario previsto dal quarto comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e secondo le modalita' di cui al terzo comma dello stesso art. 32. Alle scuole dirette a fini speciali ed alle scuole di specializzazione si applica il disposto dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, oltre quanto previsto dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Nelle predette scuole, eventuali attivita' didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali sono conferite con contratto di diritto privato a tempo determinato secondo le modalita' di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La durata e la misura potranno superare il limite ivi previsto in caso di comprovata necessita' e previo nulla osta del rettore che ne da' comunicazione al Ministero della pubblica istruzione.