Art. 4.
                      Organizzazione didattica

  Fino  a  quando non interverra' la legge prevista dall'ultimo comma
dell'art.  93  del  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980,  n.  382,  in  ordine  al  definitivo  assetto  delle strutture
universitarie  a  seguito  della  sperimentazione dipartimentale, per
l'attuazione  delle  attivita'  didattiche  programmate  dai consigli
delle   scuole   dirette   a   fini   speciali   e  delle  scuole  di
specializzazione,  provvede ciascuna facolta' per la parte di propria
competenza,  in  relazione  a quanto previsto dallo statuto, ai sensi
degli  articoli  7,  9  e 32, comma terzo, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
  L'attivita'  didattica  dei  professori  straordinari,  ordinari ed
associati  nei  corsi  delle  scuole  dirette a fini speciali e nelle
scuole  di specializzazione costituisce adempimento dei propri doveri
didattici.
  L'impegno  didattico  dei  professori  ordinari  e straordinari nei
corsi  di laurea e nelle scuole di specializzazione non puo' comunque
essere inferiore ai due terzi del loro complessivo impegno orario.
  La   ripartizione  di  tali  attivita'  e  compiti  e'  determinata
all'inizio  di  ogni  anno  accademico  d'intesa  tra il consiglio di
facolta'  e  il  consiglio della scuola, ai sensi dell'art. 10, comma
terzo, del citato decreto 11 luglio 1980, n. 382.
  L'attivita'  didattica  dei ricercatori nelle scuole dirette a fini
speciali   costituisce   adempimento   dei  propri  doveri  didattici
nell'ambito  dell'impegno  orario previsto dal quarto comma dell'art.
32  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,  e  secondo le modalita' di cui al terzo comma dello stesso art.
32.
  Alle   scuole   dirette   a   fini   speciali  ed  alle  scuole  di
specializzazione  si applica il disposto dell'art. 25 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980, n. 382, oltre quanto
previsto dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
  Nelle  predette scuole, eventuali attivita' didattiche a prevalente
carattere   tecnico-pratico   connesse   a   specifici   insegnamenti
professionali sono conferite con contratto di diritto privato a tempo
determinato  secondo  le modalita' di cui all'art. 25 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  11 luglio 1980, n. 382. La durata e la
misura potranno superare il limite ivi previsto in caso di comprovata
necessita'  e  previo nulla osta del rettore che ne da' comunicazione
al Ministero della pubblica istruzione.