La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                           (Composizione) 
 
  Il Consiglio di Stato e' composto dal presidente del  Consiglio  di
Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la
tabella A allegata alla presente legge. 
  Il Consiglio di Stato si divide in sei sezioni: le  prime  tre  con
funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali. 
  Ciascuna sezione consultiva e' composta da due presidenti,  di  cui
uno  titolare,  e  da  almeno  nove  consiglieri;  ciascuna   sezione
giurisdizionale e' composta da due presidenti, di cui uno titolare, e
da almeno dodici consiglieri. 
  Per le sezioni consultive del Consiglio di Stato  le  deliberazioni
sono  valide  se  adottate  con  la  presenza   di   almeno   quattro
consiglieri;  le  sezioni  giurisdizionali  del  Consiglio  di  Stato
pronunciano con l'intervento di  uno  dei  presidenti  e  di  quattro
consiglieri.