Art. 2.
  (Passaggio dalle sezioni consultive alle sezioni giurisdizionali)

  Il  presidente  del  Consiglio  di  Stato, all'inizio di ogni anno,
stabilisce  la  composizione delle sezioni consultive e delle sezioni
giurisdizionali  sulla  base  dei  criteri  fissati  dal consiglio di
presidenza  anche  per consentire l'avvicendamento dei magistrati fra
le   sezioni   consultive   e  le  sezioni  giurisdizionali,  nonche'
l'avvicendamento nell'ambito delle sezioni consultive e delle sezioni
giurisdizionali.
  I  presidenti delle sezioni giurisdizionali determinano, all'inizio
di  ogni  anno,  il  calendario  delle  udienze e, all'inizio di ogni
trimestre,  la  composizione  dei  collegi giudicanti, sulla base dei
criteri fissati dal consiglio di presidenza.
  Qualora   manchi  in  una  sezione  consultiva  o  in  una  sezione
giurisdizionale  il numero dei consiglieri necessario per deliberare,
il  presidente  del  Consiglio  di  Stato provvede alla supplenza con
consiglieri  appartenenti rispettivamente ad altre sezioni consultive
o giurisdizionali.