Art. 3.
                         (Adunanza generale)

  L'adunanza  generale  del  Consiglio  di  Stato  e'  convocata  dal
presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, ed e' composta da
tutti i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato.
  Le  funzioni  di segretario sono svolte dal segretario generale del
Consiglio  di  Stato  o,  in  caso  di sua assenza o impedimento, dal
consigliere di Stato meno anziano nella qualifica fra i presenti.