Art. 4. 
            (Segretario generale del Consiglio di Stato) 
 
  Il segretario generale del Consiglio di Stato assiste il presidente
del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni e svolge gli
altri compiti previsti dalla legge. 
  L'incarico di segretario generale e' conferito ad un consigliere di
Stato, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del presidente del Consiglio di Stato sentito  il  consiglio
di presidenza. 
  L'incarico,  salvo  provvedimento  motivato  di  revoca,  cessa  al
compimento di cinque anni dal conferimento e non e' rinnovabile. 
  In caso di assenza o di  impedimento,  il  segretario  generale  e'
sostituito, con provvedimento del presidente del Consiglio di  Stato,
da altro magistrato  incaricato  di  esercitarne  temporaneamente  le
funzioni.