Art. 4. (Segretario generale del Consiglio di Stato) Il segretario generale del Consiglio di Stato assiste il presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni e svolge gli altri compiti previsti dalla legge. L'incarico di segretario generale e' conferito ad un consigliere di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato sentito il consiglio di presidenza. L'incarico, salvo provvedimento motivato di revoca, cessa al compimento di cinque anni dal conferimento e non e' rinnovabile. In caso di assenza o di impedimento, il segretario generale e' sostituito, con provvedimento del presidente del Consiglio di Stato, da altro magistrato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.