Art. 5. 
                         (Adunanza plenaria) 
 
  L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente del  Consiglio  di
Stato ed e' composta da dodici  magistrati  del  Consiglio  di  Stato
scelti dal consiglio di presidenza in ragione di quattro per ciascuna
delle sezioni giurisdizionali. 
  Con le medesime modalita' sono designati  i  membri  supplenti,  in
modo da assicurare in ogni caso la presenza  di  quattro  consiglieri
per ciascuna sezione giurisdizionale. 
  In caso di assenza e di impedimento, il presidente del Consiglio di
Stato e' sostituito dal presidente di  sezione  giurisdizionale  piu'
anziano nella qualifica; gli altri componenti dell'adunanza plenaria,
in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti  dal  magistrato
piu' anziano nella qualifica della rispettiva sezione.