Art. 5. (Adunanza plenaria) L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente del Consiglio di Stato ed e' composta da dodici magistrati del Consiglio di Stato scelti dal consiglio di presidenza in ragione di quattro per ciascuna delle sezioni giurisdizionali. Con le medesime modalita' sono designati i membri supplenti, in modo da assicurare in ogni caso la presenza di quattro consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale. In caso di assenza e di impedimento, il presidente del Consiglio di Stato e' sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale piu' anziano nella qualifica; gli altri componenti dell'adunanza plenaria, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato piu' anziano nella qualifica della rispettiva sezione.