La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                   (Affitto a coltivatore diretto)

  La  durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, compresi
quelli  in  corso  e  quelli  in regime di proroga, e' regolata dalle
norme della presente legge.
  I  contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati,
hanno  la durata minima di quindici anni, salvo quanto previsto dalla
presente legge.