Art. 2.
                   (Durata dei contratti in corso)

  Per  i  contratti  in  corso  alla  data di entrata in vigore della
presente  legge  e  per  quelli  in  regime  di proroga, la durata e'
fissata in sei anni per i rapporti di cui all'articolo 3 e in:
    a)  dieci  anni  se il rapporto ha avuto inizio prima dell'annata
agraria 1939-1940, o nel corso della medesima;
    b)  undici  anni  se  il  rapporto  ha  avuto inizio nelle annate
agrarie comprese fra quelle 1940-1941 e 1944-1945;
    c)  tredici  anni  se  il  rapporto  ha avuto inizio nelle annate
agrarie comprese fra quelle 1945-1946 e 1949-1950;
    d)  quattordici  anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate
agrarie comprese fra quelle 1950-1951 e 1959-1960;
    e)  quindici  anni se il rapporto ha avuto inizio successivamente
all'annata agraria 1959-1960.
  La  durata  prevista  dal comma precedente decorre dalla entrata in
vigore della presente legge.