Art. 2. (Durata dei contratti in corso) Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli in regime di proroga, la durata e' fissata in sei anni per i rapporti di cui all'articolo 3 e in: a) dieci anni se il rapporto ha avuto inizio prima dell'annata agraria 1939-1940, o nel corso della medesima; b) undici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1940-1941 e 1944-1945; c) tredici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1945-1946 e 1949-1950; d) quattordici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra quelle 1950-1951 e 1959-1960; e) quindici anni se il rapporto ha avuto inizio successivamente all'annata agraria 1959-1960. La durata prevista dal comma precedente decorre dalla entrata in vigore della presente legge.