Art. 3.
                       (Affitto particellare)

  Al  fine  di  soddisfare  le  particolari  esigenze  delle  imprese
agricole  dei  territori  dichiarati  montani  ai sensi della legge 3
dicembre  1971,  n.  1102,  le  regioni  sono delegate a determinare,
sentito  il  parere  delle comunita' montane, in base alla natura del
terreno,   alla  sua  estensione,  al  livello  altimetrico  ed  alle
destinazioni  o  vocazioni  colturali,  le  zone  ricomprese  in tali
territori,  quali delimitati ai sensi della predetta legge 3 dicembre
1971,  n.  1102,  nelle quali la durata minima dei nuovi contratti di
affitto,  stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, e'
ridotta  a  sei  anni,  quando oggetto del contratto siano uno o piu'
appezzamenti  di terreno non costituenti, neppure unitamente ad altri
fondi  condotti  dall'affittuario,  una  unita'  produttiva idonea ai
sensi dell'articolo 31 della presente legge.