Art. 4.
                        (Rinnovazione tacita)

  In mancanza di disdetta di una delle parti, il contratto di affitto
si   intende   tacitamente   rinnovato   per   il   periodo   minimo,
rispettivamente,  di  quindici  anni per l'affitto ordinario e di sei
anni per l'affitto particellare, e cosi' di seguito.
  La  disdetta  deve  essere  comunicata  almeno  un anno prima della
scadenza  del  contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.