Art. 5. 
      (Recesso dal contratto di affitto e casi di risoluzione) 
 
  L'affittuario  coltivatore  diretto  puo'   sempre   recedere   dal
contratto col semplice preavviso da comunicarsi al locatore, mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un anno  prima
della scadenza dell'annata agraria. 
  La risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto  puo'
essere  pronunciata  nel  caso  in  cui  l'affittuario  si  sia  reso
colpevole di grave  inadempimento  contrattuale,  particolarmente  in
relazione agli  obblighi  inerenti  al  pagamento  del  canone,  alla
normale e razionale coltivazione  del  fondo,  alla  conservazione  e
manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature  relative,  alla
instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione. 
  Prima di ricorrere all'autorita' giudiziaria, il locatore e' tenuto
a contestare  all'altra  parte,  mediante  lettera  raccomandata  con
avviso di ricevimento, l'inadempimento e  ad  illustrare  le  proprie
motivate richieste. Ove il conduttore sani l'inadempienza  entro  tre
mesi dal ricevimento di tale comunicazione, non  si  da'  luogo  alla
risoluzione del contratto. 
  La morosita' del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini
della pronunzia di risoluzione del contratto  ai  sensi  del  secondo
comma del presente articolo quando si concreti nel mancato  pagamento
del canone per almeno una annualita'. E' in ogni caso applicabile  il
terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1973, n. 508.