Art. 6.
                (Definizione di coltivatore diretto)

  Ai  fini  della  presente legge sono affittuari coltivatori diretti
coloro  che  coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria
famiglia,  sempreche'  tale  forza  lavorativa  costituisca almeno un
terzo  di quella occorrente per le normali necessita' di coltivazione
del  fondo,  tenuto  conto,  agli  effetti del computo delle giornate
necessarie  per  la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego
delle macchine agricole.
  Il   lavoro   della  donna  e'  considerato  equivalente  a  quello
dell'uomo.