Art. 7. 
               (Equiparazione ai coltivatori diretti) 
 
  Sono equiparati ai coltivatori  diretti,  ai  fini  della  presente
legge, anche le cooperative costituite dai lavoratori  agricoli  e  i
gruppi di coltivatori diretti, riuniti in  forme  associate,  che  si
propongono e attuano la coltivazione diretta dei fondi, anche  quando
la costituzione in forma associativa e cooperativa  e'  avvenuta  per
conferimento da parte dei soci  di  fondi  precedentemente  affittati
singolarmente. 
  Sono inoltre equiparati  ai  coltivatori  diretti,  ai  fini  della
presente legge,  i  laureati  o  diplomati  di  qualsiasi  scuola  di
indirizzo agrario o forestale e i  laureati  in  veterinaria  per  le
aziende a prevalente indirizzo zootecnico, in eta' non  superiore  ai
cinquantacinque anni, che si impegnino ad esercitare  in  proprio  la
coltivazione dei fondi, per almeno nove anni.