ART. 8.
(Prove e modalita' di svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli
del   personale  direttivo,  docente,  assistente,  delle  assistenti
educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti
accompagnatori delle  Accademie di belle arti, di arte drammatica, di
                 danza e dei Conservatori di musica)

  I  concorsi  per  l'accesso  ai ruoli del personale di cui al primo
comma  del  precedente articolo constano di una o piu' prove scritte,
scritto-grafiche o pratiche, in relazione agli specifici insegnamenti
e di una prova orale.
  Ciascuna  prova  scritta,  scritto-grafica o pratica e' finalizzata
all'accertamento  della  preparazione  culturale  e  delle  capacita'
professionali.
  La  prova  orale e' finalizzata all'accertamento della preparazione
sulle  problematiche  e  sulle  metodologie didattiche, sui contenuti
degli  specifici  programmi  d'insegnamento  nonche' sull'ordinamento
generale  e  sullo stato giuridico del personale cui si riferiscono i
posti e le cattedre oggetto del concorso e sull'ordinamento di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e
successive disposizioni applicative.
  Si  applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi
dal quinto al ventesimo dell'articolo 2 della presente legge.
  I  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del personale direttivo dei
conservatori   di   musica  e  delle.  Accademie  nazionali  di  arte
drammatica  e  di  danza constano di una prova scritta e di una prova
orale  dirette  ad accertare la preparazione culturale e l'attitudine
del candidato all'esercizio della funzione direttiva nei Conservatori
di musica e nelle predette accademie.
  Per  quanto  riguarda le modalita' di svolgimento dei concorsi, gli
orientamenti   programmatici  per  le  prove  di  esame  e  i  titoli
valutabili si applicano le disposizioni contenute nel titolo secondo,
capo  terzo,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417.