La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione della legge La presente legge favorisce ed incentiva, anche in armonia con la politica energetica della Comunita' economica europea, il contenimento dei consumi di energia e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili anche attraverso il coordinamento fra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale. Agli effetti della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Si considerano, altresi', fonti rinnovabili di energia il calore ricuperabile negli impianti di produzione di energia elettrica, nei fumi di scarico e da impianti termici e processi industriali, e le altre forme di energia recuperabile in processi o impianti. L'utilizzazione di tali fonti e' considerata di pubblico interesse e di pubblica utilita'.