Art. 3.
                    Tipologie tecnico-costruttive

  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  e  sentiti  il
Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  il  Comitato nazionale per la
ricerca  e  per  lo  sviluppo  dell'energia  nucleare e delle energie
alternative  e  le  regioni  emana  norme,  anche  nel  quadro  delle
indicazioni  e  priorita'  della  legge  5  agosto  1978,  n.  457, e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  per  definire  i criteri
generali   tecnico-costruttivi   e   le   tipologie   per  l'edilizia
sovvenzionata  e convenzionata e l'edilizia pubblica e privata, anche
nella   ristrutturazione  degli  edifici  esistenti,  che  facilitino
l'impiego  di  fonti  di  energia  rinnovabili o il risparmio e, o il
recupero di energia.
  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il
Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  il  Comitato nazionale per la
ricerca  e  per  lo  sviluppo  dell'energia  nucleare e delle energie
alternative e le regioni, emana norme per definire i criteri generali
per  la  costruzione  o  ristrutturazione degli impianti di interesse
agricolo, zootecnico e forestale che facilitino l'impiego di fonti di
energia rinnovabili o il risparmio e, o il recupero di energia.
  Entro  lo  stesso  termine di tre mesi, il Ministro dell'industria,
del  commercio e dell'artigianato emana direttive per il contenimento
del  consumo  di  energia  relativo  alla  termoventilazione  e  alla
climatizzazione degli edifici industriali ed artigianali.
  Le  normative di cui ai commi precedenti dovranno conformarsi anche
alle raccomandazioni emanate dalla C.E.E.