Art. 3. Tipologie tecnico-costruttive Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative e le regioni emana norme, anche nel quadro delle indicazioni e priorita' della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, per definire i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata e l'edilizia pubblica e privata, anche nella ristrutturazione degli edifici esistenti, che facilitino l'impiego di fonti di energia rinnovabili o il risparmio e, o il recupero di energia. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative e le regioni, emana norme per definire i criteri generali per la costruzione o ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitino l'impiego di fonti di energia rinnovabili o il risparmio e, o il recupero di energia. Entro lo stesso termine di tre mesi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione e alla climatizzazione degli edifici industriali ed artigianali. Le normative di cui ai commi precedenti dovranno conformarsi anche alle raccomandazioni emanate dalla C.E.E.