Art. 4.
Regime  giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a
   mezzo di fonti rinnovabili e di energia elettrica e di calore.

  La  produzione  di  energia  elettrica  a  mezzo  di  impianti  che
utilizzino le fonti di energia rinnovabili di cui all'articolo 1 e la
produzione  di  energia  elettrica  a  mezzo di impianti combinati di
energia  e  calore  non sono soggette alla riserva disposta in favore
dell'ENEL  dall'articolo  1  della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed
alle  autorizzazioni  previste  dalla normativa emanata in materia di
nazionalizzazione dell'energia elettrica, a condizione che la potenza
degli impianti non sia superiore a 3000 KWe.
  Il  limite  di  cui  al  primo  comma non si applica ai ricuperi di
energia    effettuati,    previa    autorizzazione    del    Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  all'interno di
stabilimenti industriali.
  I   soggetti   che  intendono  provvedere  all'installazione  degli
impianti  di  cui  al  primo  comma  devono  darne  comunicazione  al
Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'ENEL
ed  all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per
territorio.
  Qualora  gli  impianti  siano  gestiti  da  comuni, province e loro
consorzi   o  aziende  singole  o  consorziato  nonche'  da  consorzi
istituiti  fra  aziende  pubbliche  private, i limiti di potenza sono
determinati dall'.
  esigenze della produzione di calore.
  L'eccedenza  di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al
presente articolo deve essere venduta all'ENEL.
  La cessione, lo scambio ed il vettoriamento della energia elettrica
prodotta  dagli impianti di cui al presente articolo sono regolati da
apposite  convenzioni  con  l'ENEL,  conformi ad una convenzione tipo
approvata    dal    Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,   sentite   le   regioni.  Il  prezzo  di  cessione
dell'energia  elettrica  e'  stabilito dal Comitato interministeriale
per   i  prezzi,  tenendo  conto  delle  condizioni  di  economia  di
esercizio, dei costi dei combustibili e dell'orario della fornitura.