Art. 4. Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e di energia elettrica e di calore. La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzino le fonti di energia rinnovabili di cui all'articolo 1 e la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti combinati di energia e calore non sono soggette alla riserva disposta in favore dell'ENEL dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed alle autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione dell'energia elettrica, a condizione che la potenza degli impianti non sia superiore a 3000 KWe. Il limite di cui al primo comma non si applica ai ricuperi di energia effettuati, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'interno di stabilimenti industriali. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui al primo comma devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'ENEL ed all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio. Qualora gli impianti siano gestiti da comuni, province e loro consorzi o aziende singole o consorziato nonche' da consorzi istituiti fra aziende pubbliche private, i limiti di potenza sono determinati dall'. esigenze della produzione di calore. L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo deve essere venduta all'ENEL. La cessione, lo scambio ed il vettoriamento della energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo sono regolati da apposite convenzioni con l'ENEL, conformi ad una convenzione tipo approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni. Il prezzo di cessione dell'energia elettrica e' stabilito dal Comitato interministeriale per i prezzi, tenendo conto delle condizioni di economia di esercizio, dei costi dei combustibili e dell'orario della fornitura.