Art. 5.
                      Interventi sugli edifici

  Le  disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, si applicano, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica  ed  ambientale,  ai nuovi impianti, lavori, opere,
installazioni relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione
ed al risparmio dell'energia.
  Gli  interventi  su  edifici  esistenti sono assimilati a tutti gli
effetti  alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48
della legge 5 agosto 1978, n. 457.
  L'installazione  di  impianti solari e di pompe di calore destinati
unicamente  alla  produzione  di  aria  e  acqua  calda  per  edifici
esistenti  e  negli  spazi  liberi,  privati  annessi, e' considerata
estensione  dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera e quindi non
e' soggetta ad autorizzazione specifica.
  In  caso  di  interventi  su  parti  comuni  di  edifici  volti  al
contenimento  del  consumo energetico termico degli edifici stessi ed
alla utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili sono valide le
relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.