Art. 5. Interventi sugli edifici Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si applicano, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica ed ambientale, ai nuovi impianti, lavori, opere, installazioni relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio dell'energia. Gli interventi su edifici esistenti sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi, privati annessi, e' considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera e quindi non e' soggetta ad autorizzazione specifica. In caso di interventi su parti comuni di edifici volti al contenimento del consumo energetico termico degli edifici stessi ed alla utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.