Art. 6. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 448 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "Per i delitti previsti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati nel primo comma dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale il giudice, anche d'ufficio, puo' procedere all'esame dei testimoni ordinando che il procedimento si svolga a porte chiuse per il tempo necessario all'esame".