Art. 6.

  Dopo  l'ultimo  comma  dell'articolo  448  del  codice di procedura
penale e' aggiunto il seguente:
  "Per  i  delitti previsti dall'articolo 416 del codice penale e per
quelli  indicati  nel primo comma dell'articolo 165-ter del codice di
procedura   penale   il  giudice,  anche  d'ufficio,  puo'  procedere
all'esame  dei  testimoni  ordinando  che il procedimento si svolga a
porte chiuse per il tempo necessario all'esame".