IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad
emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita'
economica europea;
Viste le direttive emanate dal Consiglio delle Comunita' europee n.
75/442 del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, n. 76/403,
concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei
policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi;
Considerato che in data 8 luglio 1982, ai termini dell'art. 1 della
legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente
provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto
dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle
politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, del tesoro, di grazia e giustizia, della sanita',
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, delle
partecipazioni statali, dei lavori pubblici, delle finanze, per gli
affari regionali e dell'agricoltura e delle foreste;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 agosto 1982;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
Principi generali
Lo smaltimento dei rifiuti di cui al successivo art. 2, nelle varie
fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto,
trattamento, inteso questo come operazione di trasformazione
necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il
riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi, nonche' l'ammasso, il
deposito e la discarica sul suolo e nel suolo, costituisce attivita'
di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente
decreto e all'osservanza dei seguenti principi generali:
a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute,
l'incolumita', il benessere e la sicurezza della collettivita' e dei
singoli;
b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze
igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria,
dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonche' ogni inconveniente
derivante da rumori ed odori;
c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere
evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione
economica e territoriale;
e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di
economicita' ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare,
riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.
Devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione
dei rifiuti.