Art. 10.
Autorizzazione per la discarica
La discarica non autorizzata e' vietata.
I produttori dei rifiuti speciali di cui ai numeri 1), 3) e 5)
dell'art. 2 e gli enti e le imprese autorizzati dalla regione, ai
sensi dell'art. 6, allo smaltimento dei rifiuti prodotti da terzi,
nei casi in cui intendano impiantare o gestire discariche devono
ottenere apposita autorizzazione a norma dell'art. 6, lettera d).
L'autorizzazione deve, tra l'altro, indicare:
la esatta ubicazione e delimitazione della discarica;
i tipi ed i quantitativi massimi di rifiuti che possono essere
discaricati in essa;
le opere necessarie per la sistemazione e la preparazione del
terreno da destinare alla discarica;
le modalita' e le cautele da osservare per l'esercizio della
discarica, in particolare per quanto riguarda la tutela delle acque
di falda interessate;
la durata massima dell'esercizio della discarica;
le modalita' di ricopertura della discarica esaurita;
le possibili destinazioni del terreno dopo l'esaurimento e la
ricopertura della discarica;
l'intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra la
ricopertura della discarica ed il riutilizzo dell'area da essa
interessata.