Art. 10.
                   Autorizzazione per la discarica

  La discarica non autorizzata e' vietata.
  I produttori dei rifiuti speciali di cui ai numeri 1), 3) e 5)
dell'art.  2  e  gli  enti e le imprese autorizzati dalla regione, ai
sensi  dell'art.  6,  allo smaltimento dei rifiuti prodotti da terzi,
nei  casi  in  cui  intendano  impiantare o gestire discariche devono
ottenere apposita autorizzazione a norma dell'art. 6, lettera d).
  L'autorizzazione deve, tra l'altro, indicare:
    la esatta ubicazione e delimitazione della discarica;
    i  tipi  ed  i quantitativi massimi di rifiuti che possono essere
discaricati in essa;
    le  opere  necessarie  per  la sistemazione e la preparazione del
terreno da destinare alla discarica;
    le  modalita'  e  le  cautele  da osservare per l'esercizio della
discarica,  in  particolare per quanto riguarda la tutela delle acque
di falda interessate;
    la durata massima dell'esercizio della discarica;
    le modalita' di ricopertura della discarica esaurita;
    le  possibili  destinazioni  del  terreno dopo l'esaurimento e la
ricopertura della discarica;
    l'intervallo  di  tempo  minimo  che  deve  intercorrere  tra  la
ricopertura  della  discarica  ed  il  riutilizzo  dell'area  da essa
interessata.