Art. 11.
Accessi ed ispezioni
Le autorita' competenti al controllo sono autorizzate ad effettuare
all'interno dello stabilimento, impianto o impresa che produca,
trasporti, tratti o provveda allo stoccaggio provvisorio o definitivo
dei rifiuti, ispezioni, controlli e prelievi di campioni.
Il titolare dello stabilimento, impianto o impresa, deve fornire le
informazioni richieste dalla autorita' di controllo, nonche'
trasmettere, annualmente, all'autorita' che ha rilasciato
l'autorizzazione, entro due mesi dall'inizio dell'anno, una relazione
sui tipi e sui quantitativi di rifiuti prodotti, trasportati,
detenuti o trattati nell'anno solare precedente.