Art. 11.
                        Accessi ed ispezioni

  Le autorita' competenti al controllo sono autorizzate ad effettuare
all'interno  dello  stabilimento,  impianto  o  impresa  che produca,
trasporti, tratti o provveda allo stoccaggio provvisorio o definitivo
dei rifiuti, ispezioni, controlli e prelievi di campioni.
  Il titolare dello stabilimento, impianto o impresa, deve fornire le
informazioni   richieste   dalla   autorita'  di  controllo,  nonche'
trasmettere,    annualmente,    all'autorita'   che   ha   rilasciato
l'autorizzazione, entro due mesi dall'inizio dell'anno, una relazione
sui  tipi  e  sui  quantitativi  di  rifiuti  prodotti,  trasportati,
detenuti o trattati nell'anno solare precedente.