Art. 12.
Ordinanze contingibili e urgenti
Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di
tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il presidente della
giunta regionale ovvero il sindaco, nell'ambito delle rispettive
competenze, puo' ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di
smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti,
informandone tempestivamente il Ministro della sanita'.
Ove la predetta urgente necessita' abbia carattere interregionale,
il provvedimento viene emesso dal Ministro della sanita'.
Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base
alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.