Art. 12.
                  Ordinanze contingibili e urgenti

  Qualora  sia  richiesto  da  eccezionali  ed  urgenti necessita' di
tutela  della  salute  pubblica  o dell'ambiente, il presidente della
giunta  regionale  ovvero  il  sindaco,  nell'ambito delle rispettive
competenze,  puo'  ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di
smaltimento  di  rifiuti  anche  in deroga alle disposizioni vigenti,
informandone tempestivamente il Ministro della sanita'.
  Ove  la predetta urgente necessita' abbia carattere interregionale,
il provvedimento viene emesso dal Ministro della sanita'.
  Restano  salvi  i poteri degli organi dello Stato preposti, in base
alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.