Art. 2.
Classificazione rifiuti
Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da
attivita' umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato
all'abbandono.
Ai sensi del presente decreto i rifiuti sono classificati in:
urbani, speciali, tossici e nocivi.
Sono rifiuti urbani:
1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; bricati o da
altri insediamenti civili in genere;
2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di
arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da
fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle
strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque
soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle
rive dei fiumi.
Sono rifiuti speciali:
1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli
derivanti da attivita' agricole, artigianali, commerciali e di
servizi che, per quantita' o qualita', non siano dichiarati
assimilabili ai rifiuti urbani;
2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non
assimilabili a quelli urbani;
3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i
macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
5) i residui dell'attivita' di trattamento dei rifiuti e quelli
derivanti dalla depurazione degli effluenti.
Sono tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono
contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al presente
decreto, inclusi i policlorodifenili e policlorotrifenili e loro
miscele, in quantita' e/o in concentrazione tali da presentare un
pericolo per la salute e l'ambiente.
Resta salva la normativa dettata dalla legge 10 maggio 1976, n.
319, e successive modificazioni e relative prescrizioni tecniche, per
quanto concerne la disciplina dello smaltimento nelle acque, sul
suolo e nel sottosuolo dei liquami e dei fanghi, di cui all'art. 2,
lettera e), punti 2 e 3, della citata legge, purche' non tossici e
nocivi ai sensi del presente decreto.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione,
trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle
cave;
c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali
ed altre sostanze utilizzate nell'attivita' agricola;
d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319,
e successive modificazioni;
e) alle emissioni, nell'aria, soggette alla disciplina di cui
alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ed ai regolamenti di esecuzione;
f) agli esplosivi.