Art. 2.
                       Classificazione rifiuti

  Per  rifiuto  si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da
attivita'   umane  o  da  cicli  naturali,  abbandonato  o  destinato
all'abbandono.
  Ai  sensi  del  presente  decreto  i  rifiuti sono classificati in:
urbani, speciali, tossici e nocivi.
  Sono rifiuti urbani:
    1)  i  residui derivanti da lavorazioni industriali; bricati o da
altri insediamenti civili in genere;
    2)  i  rifiuti  ingombranti,  quali  beni di consumo durevoli, di
arredamento,  di  impiego  domestico,  di  uso comune, provenienti da
fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
    3)  i  rifiuti  di  qualunque natura o provenienza giacenti sulle
strade  ed  aree  pubbliche  o sulle strade ed aree private, comunque
soggette  ad  uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle
rive dei fiumi.
  Sono rifiuti speciali:
    1)   i  residui  derivanti  da  lavorazioni  industriali;  quelli
derivanti  da  attivita'  agricole,  artigianali,  commerciali  e  di
servizi   che,   per  quantita'  o  qualita',  non  siano  dichiarati
assimilabili ai rifiuti urbani;
    2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non
assimilabili a quelli urbani;
    3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i
macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
    4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
    5)  i  residui dell'attivita' di trattamento dei rifiuti e quelli
derivanti dalla depurazione degli effluenti.
  Sono  tossici  e  nocivi  tutti  i  rifiuti  che  contengono o sono
contaminati   dalle   sostanze  elencate  nell'allegato  al  presente
decreto,  inclusi  i  policlorodifenili  e  policlorotrifenili e loro
miscele,  in  quantita'  e/o  in concentrazione tali da presentare un
pericolo per la salute e l'ambiente.
  Resta  salva  la  normativa  dettata dalla legge 10 maggio 1976, n.
319, e successive modificazioni e relative prescrizioni tecniche, per
quanto  concerne  la  disciplina  dello  smaltimento nelle acque, sul
suolo  e  nel sottosuolo dei liquami e dei fanghi, di cui all'art. 2,
lettera  e),  punti  2 e 3, della citata legge, purche' non tossici e
nocivi ai sensi del presente decreto.
  Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
    a)  ai  rifiuti  radioattivi disciplinati dalle norme del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  13  febbraio  1964,  n.  185,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    b)   ai   rifiuti   risultanti   dalla  prospezione,  estrazione,
trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle
cave;
    c)  alle  carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali
ed altre sostanze utilizzate nell'attivita' agricola;
    d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319,
e successive modificazioni;
    e)  alle  emissioni,  nell'aria,  soggette alla disciplina di cui
alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ed ai regolamenti di esecuzione;
    f) agli esplosivi.