Art. 3.
               Obblighi dello smaltimento dei rifiuti

  Le attivita' inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani competono
obbligatoriamente   ai  comuni  che  le  esercitano  con  diritto  di
privativa nelle forme di cui al successivo art. 8.
  Compete, altresi', ai comuni lo smaltimento dei rifiuti speciali di
cui all'art. 2, n. 5), qualora derivino dalla depurazione di acque di
scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani.
  Allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, sono
tenuti  a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi,
direttamente  o attraverso imprese od enti autorizzati dalla regione,
ai sensi dell'art. 6, lettera d), o mediante conferimento dei rifiuti
ai  soggetti  che gestiscono il servizio pubblico, ai sensi del primo
comma, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
  Le  imprese  e  gli  enti che effettuano lo smaltimento dei rifiuti
urbani  e  speciali  prodotti  da  terzi,  nonche'  i  produttori che
smaltiscono,  per  proprio  conto,  i rifiuti speciali, sono tenuti a
comunicare entro due mesi dallo inizio di ciascun anno, ai comuni nei
quali  si  producono,  il  quantitativo,  la  natura e le tecniche di
smaltimento relative all'anno precedente.