Art. 4.
                       Competenze dello Stato

  Allo Stato competono:
    a)   le   funzioni   di   indirizzo,   promozione,  consulenza  e
coordinamento  delle attivita' connesse con l'attuazione del presente
decreto;
    b)  la  predisposizione  di  criteri  generali  sulle metodologie
relative  allo  smaltimento dei rifiuti nonche' sulle caratteristiche
delle zone per l'ubicazione degli impianti di smaltimento;
    c)  la  determinazione di misure dirette a limitare la formazione
dei  rifiuti,  nonche' di norme tecniche generali relative ai sistemi
di  smaltimento  che  favoriscano  il  riciclaggio  dei  rifiuti,  il
recupero  delle  materie  riutilizzabili  e la produzione di energia,
promuovendo, se del caso, studi e ricerche;
    d)   la  determinazione  di  limiti  di  accettabilita'  e  delle
caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche per taluni sostanze
e  microrganismi, contenuti nei rifiuti e nei prodotti risultanti dal
loro   trattamento  o  dalla  loro  trasformazione,  in  relazione  a
specifiche utilizzazioni degli stessi;
    e)  la  definizione dei criteri generali per l'assimilabilita' di
rifiuti  speciali  ai  rifiuti  urbani,  nonche',  se  necessario, la
definizione  di norme tecniche per lo smaltimento dei rifiuti tossici
e nocivi separatamente da ogni altra materia e residuo;
    f)  la  determinazione  di criteri generali per il rilascio delle
autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;
    g)  la determinazione delle quantita', delle concentrazioni od in
generale delle caratteristiche delle sostanze di cui all'allegato che
rendono  i  rifiuti  che li contengono tossici e nocivi per la salute
dell'uomo e/o per l'ambiente;
    h)  il  coordinamento  dei  piani  regionali  di  smaltimento dei
rifiuti, attraverso conferenze interregionali;
    i)  la redazione delle comunicazioni e periodiche relazioni sulla
situazione  dello  smaltimento  dei  rifiuti per la commissione delle
Comunita' economiche europee.