Art. 4.
Competenze dello Stato
Allo Stato competono:
a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e
coordinamento delle attivita' connesse con l'attuazione del presente
decreto;
b) la predisposizione di criteri generali sulle metodologie
relative allo smaltimento dei rifiuti nonche' sulle caratteristiche
delle zone per l'ubicazione degli impianti di smaltimento;
c) la determinazione di misure dirette a limitare la formazione
dei rifiuti, nonche' di norme tecniche generali relative ai sistemi
di smaltimento che favoriscano il riciclaggio dei rifiuti, il
recupero delle materie riutilizzabili e la produzione di energia,
promuovendo, se del caso, studi e ricerche;
d) la determinazione di limiti di accettabilita' e delle
caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche per taluni sostanze
e microrganismi, contenuti nei rifiuti e nei prodotti risultanti dal
loro trattamento o dalla loro trasformazione, in relazione a
specifiche utilizzazioni degli stessi;
e) la definizione dei criteri generali per l'assimilabilita' di
rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nonche', se necessario, la
definizione di norme tecniche per lo smaltimento dei rifiuti tossici
e nocivi separatamente da ogni altra materia e residuo;
f) la determinazione di criteri generali per il rilascio delle
autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;
g) la determinazione delle quantita', delle concentrazioni od in
generale delle caratteristiche delle sostanze di cui all'allegato che
rendono i rifiuti che li contengono tossici e nocivi per la salute
dell'uomo e/o per l'ambiente;
h) il coordinamento dei piani regionali di smaltimento dei
rifiuti, attraverso conferenze interregionali;
i) la redazione delle comunicazioni e periodiche relazioni sulla
situazione dello smaltimento dei rifiuti per la commissione delle
Comunita' economiche europee.