Art. 5.
Comitato interministeriale
Le funzioni di cui al precedente art. 4 vengono esercitate dal
Comitato interministeriale di cui all'art. 3, primo comma, della
legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, integrato
dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari
regionali.
Per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico il Comitato
provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, a precisare la
denominazione e la composizione delle sostanze o materie tossiche e
nocive elencate nell'allegato nonche' ad aggiungere, nel medesimo
allegato, sostanze o materie tossiche e nocive, allo stato
sconosciute, in conseguenza delle modifiche introdotte con le
procedure di cui all'art. 19 della direttiva (CEE) n. 78/319.
Il Comitato si avvale della collaborazione scientifica e tecnica
dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, oltre che delle strutture
amministrative esistenti che hanno competenza nella materia.