Art. 5.
                     Comitato interministeriale

  Le  funzioni  di  cui  al  precedente art. 4 vengono esercitate dal
Comitato  interministeriale  di  cui  all'art.  3, primo comma, della
legge  10  maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, integrato
dai   Ministri   dell'interno,   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato,  dell'agricoltura  e delle foreste e per gli affari
regionali.
  Per  l'adeguamento  al  progresso scientifico e tecnico il Comitato
provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, a precisare la
denominazione  e  la composizione delle sostanze o materie tossiche e
nocive  elencate  nell'allegato  nonche'  ad aggiungere, nel medesimo
allegato,   sostanze   o   materie  tossiche  e  nocive,  allo  stato
sconosciute,   in  conseguenza  delle  modifiche  introdotte  con  le
procedure di cui all'art. 19 della direttiva (CEE) n. 78/319.
  Il  Comitato  si  avvale della collaborazione scientifica e tecnica
dell'Istituto  superiore  di sanita' e dell'Istituto superiore per la
prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro, oltre che delle strutture
amministrative esistenti che hanno competenza nella materia.