Art. 6.
                      Competenze delle regioni

  Alle regioni competono:
    a) l'elaborazione, la predisposizione e l'aggiornamento sentiti i
comuni,  dei  piani  di organizzazione dei servizi di smaltimento dei
rifiuti.
  I piani debbono prevedere:
    i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire;
    i  metodi  di  trattamento  ottimali in relazione ai tipi ed alle
quantita';
    le   zone,  nonche'  le  modalita'  di  stoccaggio  temporaneo  e
definitivo, ivi comprese le discariche controllate;
    per  i rifiuti tossici e nocivi, le piattaforme specializzate per
i trattamenti.
  I piani regionali possono prevedere la costituzione di consorzi tra
comuni,  anche  con  la  partecipazione  di comunita' montane, per lo
smaltimento  dei  rifiuti, ai quali possono partecipare anche imprese
singole o associate;
    b)  l'individuazione,  sentiti  i  comuni interessati, delle zone
idonee  in  cui realizzare gli impianti di trattamento e/o stoccaggio
temporaneo  e  definitivo dei rifiuti; se del caso, la individuazione
delle  zone puo' essere attuata mediante accordi interregionali. Alla
individuazione  di  cui  sopra  si  applicano  le disposizioni di cui
all'articolo  2, commi secondo, terzo, quarto e quinto, della legge 5
marzo 1982, n. 62;
    c)   l'approvazione   dei  progetti  e  degli  elaborati  tecnici
riguardanti  gli  impianti  di  smaltimento  dei  rifiuti urbani e di
innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali;
    d)   l'autorizzazione   ad   enti  o  imprese  ad  effettuare  lo
smaltimento  dei  rifiuti  urbani  e  speciali  prodotti da terzi; le
autorizzazioni ad effettuare le operazioni di smaltimento dei rifiuti
tossici  e  nocivi;  le  autorizzazioni  alla  installazione  e  alla
gestione  delle  discariche  e degli impianti di innocuizzazione e di
eliminazione   dei   rifiuti   speciali,  approvati  ai  sensi  della
precedente lettera c);
    e) il rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e lo
smaltimento  dei rifiuti nonche', per quelli tossici e nocivi, i dati
relativi  all'importazione  ed  esportazione;  la  trasmissione delle
informazioni  necessarie per le previste comunicazioni e relazioni di
cui alla lettera i) dell'art. 4.
  I predetti dati saranno trasmessi al Comitato dei Ministri;
    f) l'emanazione di norme integrative e di attuazione del presente
decreto   per  l'organizzazione  dei  servizi  di  smaltimento  e  le
procedure di controllo e di autorizzazione.
  Le  regioni  promuovono iniziative dirette a limitare le formazioni
dei  rifiuti, a favorire il riciclo e la riutilizzazione degli stessi
e/o  l'estrazione  di materie utilizzabili e di energia; a realizzare
impianti che assicurino un corretto smaltimento dei rifiuti tossici e
nocivi.
  Sono  fatte  salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e Bolzano.