Art. 6.
Competenze delle regioni
Alle regioni competono:
a) l'elaborazione, la predisposizione e l'aggiornamento sentiti i
comuni, dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei
rifiuti.
I piani debbono prevedere:
i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire;
i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi ed alle
quantita';
le zone, nonche' le modalita' di stoccaggio temporaneo e
definitivo, ivi comprese le discariche controllate;
per i rifiuti tossici e nocivi, le piattaforme specializzate per
i trattamenti.
I piani regionali possono prevedere la costituzione di consorzi tra
comuni, anche con la partecipazione di comunita' montane, per lo
smaltimento dei rifiuti, ai quali possono partecipare anche imprese
singole o associate;
b) l'individuazione, sentiti i comuni interessati, delle zone
idonee in cui realizzare gli impianti di trattamento e/o stoccaggio
temporaneo e definitivo dei rifiuti; se del caso, la individuazione
delle zone puo' essere attuata mediante accordi interregionali. Alla
individuazione di cui sopra si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, commi secondo, terzo, quarto e quinto, della legge 5
marzo 1982, n. 62;
c) l'approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici
riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e di
innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali;
d) l'autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo
smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi; le
autorizzazioni ad effettuare le operazioni di smaltimento dei rifiuti
tossici e nocivi; le autorizzazioni alla installazione e alla
gestione delle discariche e degli impianti di innocuizzazione e di
eliminazione dei rifiuti speciali, approvati ai sensi della
precedente lettera c);
e) il rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e lo
smaltimento dei rifiuti nonche', per quelli tossici e nocivi, i dati
relativi all'importazione ed esportazione; la trasmissione delle
informazioni necessarie per le previste comunicazioni e relazioni di
cui alla lettera i) dell'art. 4.
I predetti dati saranno trasmessi al Comitato dei Ministri;
f) l'emanazione di norme integrative e di attuazione del presente
decreto per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e le
procedure di controllo e di autorizzazione.
Le regioni promuovono iniziative dirette a limitare le formazioni
dei rifiuti, a favorire il riciclo e la riutilizzazione degli stessi
e/o l'estrazione di materie utilizzabili e di energia; a realizzare
impianti che assicurino un corretto smaltimento dei rifiuti tossici e
nocivi.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e Bolzano.