Art. 7.
                      Competenze delle province

  In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma, del decreto
del  Presidente  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le province
sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.
  Esse  si  avvalgono dei servizi di igiene ambientale e medicina del
lavoro delle competenti unita' sanitarie locali nonche' dei servizi e
presidi  multizonali di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978;
n.  833,  e,  ove  questi  ultimi  non  siano  ancora  istituiti, dei
laboratori provinciali di igiene e profilassi.