Art. 7.
Competenze delle province
In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le province
sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.
Esse si avvalgono dei servizi di igiene ambientale e medicina del
lavoro delle competenti unita' sanitarie locali nonche' dei servizi e
presidi multizonali di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978;
n. 833, e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dei
laboratori provinciali di igiene e profilassi.