Art. 8. 
                        Competenze dei comuni 
 
  I comuni esplicano le attivita' di smaltimento dei  rifiuti  urbani
direttamente  o  mediante  aziende  municipalizzate  ovvero  mediante
concessioni a enti o  imprese  specializzate,  autorizzate  ai  sensi
dell'art. 6, lettera d). 
  Per la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani i comuni  adottano
appositi regolamenti che devono, in particolare, stabilire: 
    a) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali  e'
istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani di cui ai  punti
1) e 2) del  secondo  comma  dell'art.  2  e  delle  modalita'  della
raccolta stessa, nonche' per la determinazione del perimetro entro il
quale e' istituito il servizio di spazzamento dei rifiuti di  cui  al
punto 3) del secondo comma dell'art. 2; 
    b) le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in  tutte
le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli  prodotti  in
aree non comprese nei perimetri di cui al punto a); 
    c) le norme atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di
materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia; 
    d)  le  norme  atte  a  garantire,   ove   necessario   fin   dal
conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici
e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario. 
Ciascun comune e' tenuto a fornire alla regione tutte le 
informazioni da esso disponibili sullo smaltimento  dei  rifiuti  nel
proprio territorio, ai fini del rilevamento statistico  di  cui  alla
lettera e) del precedente art. 6.