Art. 8.
Competenze dei comuni
I comuni esplicano le attivita' di smaltimento dei rifiuti urbani
direttamente o mediante aziende municipalizzate ovvero mediante
concessioni a enti o imprese specializzate, autorizzate ai sensi
dell'art. 6, lettera d).
Per la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani i comuni adottano
appositi regolamenti che devono, in particolare, stabilire:
a) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali e'
istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani di cui ai punti
1) e 2) del secondo comma dell'art. 2 e delle modalita' della
raccolta stessa, nonche' per la determinazione del perimetro entro il
quale e' istituito il servizio di spazzamento dei rifiuti di cui al
punto 3) del secondo comma dell'art. 2;
b) le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte
le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in
aree non comprese nei perimetri di cui al punto a);
c) le norme atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di
materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia;
d) le norme atte a garantire, ove necessario fin dal
conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici
e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.
Ciascun comune e' tenuto a fornire alla regione tutte le
informazioni da esso disponibili sullo smaltimento dei rifiuti nel
proprio territorio, ai fini del rilevamento statistico di cui alla
lettera e) del precedente art. 6.