Art. 9.
                  Divieto di abbandono dei rifiuti

  E'  vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei
rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico.
  In  caso  di  inadempienza  il sindaco, allorche' sussistano motivi
sanitari,  igienici  od  ambientali,  dispone  con  ordinanza, previa
fissazione  di un termine per provvedere, lo sgombro di dette aree in
danno dei soggetti obbligati.
  Ferme  restando  le  disposizioni  contenute  nella legge 10 maggio
1976,  n.  319,  e  successive  modificazioni,  e'  fatto  divieto di
scaricare  rifiuti  di  qualsiasi  genere  nelle  acque  pubbliche  e
private.