Art. 9.
Divieto di abbandono dei rifiuti
E' vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei
rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico.
In caso di inadempienza il sindaco, allorche' sussistano motivi
sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza, previa
fissazione di un termine per provvedere, lo sgombro di dette aree in
danno dei soggetti obbligati.
Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 10 maggio
1976, n. 319, e successive modificazioni, e' fatto divieto di
scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e
private.