Art. 10. (1) Per l'anno 1983 i comuni e le province possono deliberare l'assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti esclusivamente per: a) aumenti d'asta e revisione prezzi di opere finanziate con mutui stipulati con gli stessi istituti di credito; b) completamento delle opere pubbliche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) opere fognanti, di depurazione o acquedottistiche; d) strade di allacciamento alla viabilita' provinciale o statale, di competenza delle province e dei comuni; e) attivare e integrare finanziamenti comunitari o di altri organismi internazionali; f) acquisizione ed urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' delle aree destinate a zone industriali o artigianali; g) opere relative alla produzione, trasporto ed erogazione di energia; h) smaltimento dei rifiuti solidi urbani; i) edilizia popolare; l) altre opere di urbanizzazione primaria, con esclusione del verde attrezzato, e di manutenzione straordinaria. (2) Le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano: 1) ai mutui assunti presso l'Istituto per il credito sportivo e la Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro; 2) ai mutui assunti ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43, e dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843; 3) ai mutui assunti ai sensi dell'articolo 29, sesto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299; 4) ai mutui assunti ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, e ai mutui assunti per l'anno 1983 e precedenti per le finalita' di cui al successivo articolo 12. (3) Le disposizioni dei precedenti commi sono estese agli esercizi 1984 e 1985.