Art. 11.

  (1)  I  comuni  singoli od associati e le comunita' montane possono
deliberare   convenzioni   dirette   a  delegare  alla  provincia  la
progettazione   e   l'esecuzione  di  opere  pubbliche  di  interesse
comunale.
  (2)  Le  province,  attraverso  i  propri  uffici, possono prestare
assistenza  tecnica,  a  favore dei comuni, delle comunita' montane e
delle   unita'   sanitarie   locali   situati  nel  territorio  della
circoscrizione provinciale che ne facciano richiesta.
  (3)  Le  province,  d'intesa  con  i relativi comuni e le comunita'
montane,  sono  autorizzate ad assumere mutui per il finanziamento di
investimenti di carattere sovracomunale per la tutela dell'ambiente e
la  difesa  del  territorio,  per  il  rifornimento  idrico,  per  lo
smaltimento  dei  rifiuti  e  per  le  infrastrutture  a sostegno dei
settori produttivi.