Art. 11. (1) I comuni singoli od associati e le comunita' montane possono deliberare convenzioni dirette a delegare alla provincia la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche di interesse comunale. (2) Le province, attraverso i propri uffici, possono prestare assistenza tecnica, a favore dei comuni, delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali situati nel territorio della circoscrizione provinciale che ne facciano richiesta. (3) Le province, d'intesa con i relativi comuni e le comunita' montane, sono autorizzate ad assumere mutui per il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale per la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio, per il rifornimento idrico, per lo smaltimento dei rifiuti e per le infrastrutture a sostegno dei settori produttivi.