Art. 12.

  (1) Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi
dell'ultimo  comma  dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n.
843,  il  contributo  degli enti proprietari relativo alle perdite di
gestione  previste  per  l'anno  1983 e' determinato sulla base delle
perdite   presunte   per   l'esercizio   1982,   tenendo   conto  dei
provvedimenti  programmati  per  il graduale riequilibrio dei bilanci
aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.
  (2)  A  fronte  del contributo di cui al comma precedente, gli enti
proprietari   sono   autorizzati   ad  assumere  un  mutuo,  a  norma
dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
  (3)  L'articolo 27, secondo comma, del decreto-legge 7 maggio 1980,
n.  153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n.
299, e' abrogato.