Art. 13. (1) L'onere di ammortamento dei mutui contratti posteriormente al 1 gennaio 1983 deve essere fronteggiato senza che ne consegua aggravio per il bilancio dello Stato, salvo i casi previsti da norme particolari e fermo restando il limite del 25 per cento di cui allo articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. (2) A decorrere dal 1 gennaio 1983 i quadri economici dei progetti approvati per l'esecuzione di opere pubbliche devono tenere conto dell'intero costo della opera, anche se la realizzazione di essa avvenga per stralci o lotti funzionali. (3) L'importo delle perizie di variante e suppletive ai progetti approvati successivamente al 1 gennaio 1983, non dipendenti da revisione o aggiornamento prezzi, non puo' superare il 30 per cento dell'importo progettuale originario.