Art. 13.

  (1) L'onere di ammortamento dei mutui contratti posteriormente al 1
gennaio  1983 deve essere fronteggiato senza che ne consegua aggravio
per  il  bilancio  dello  Stato,  salvo  i  casi  previsti  da  norme
particolari  e  fermo restando il limite del 25 per cento di cui allo
articolo  1  del  decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito,
con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.
  (2)  A decorrere dal 1 gennaio 1983 i quadri economici dei progetti
approvati  per  l'esecuzione  di  opere pubbliche devono tenere conto
dell'intero  costo  della  opera,  anche  se la realizzazione di essa
avvenga per stralci o lotti funzionali.
  (3)  L'importo  delle  perizie di variante e suppletive ai progetti
approvati  successivamente  al  1  gennaio  1983,  non  dipendenti da
revisione  o  aggiornamento prezzi, non puo' superare il 30 per cento
dell'importo progettuale originario.